Misericordia di Navacchio

Lo Statuto

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXVII, 300, c,127) , intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegno’ alle Misericordie nell’udienza del 14 Giugno 1986 che segno’ un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede Fautrici della civilta’ dell’Amore e testimoni infaticabili della cultura della Carita’.

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1

E’ istituita in Navacchio l’Associazione dal titolo VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI NAVACCHIO con sede in Cascina, frazione Navacchio (Pisa), Via Carlo Cammeo n 24 Diocesi di Pisa. Essa istituzione e’ posta sotto l’invocazione di Dio, di Maria Santissima e di Sant’Antonio da Padova.

Articolo 2

La Misericordia di Navacchio e’ sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carita’ e della fraternita’ cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettivita’ contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana. L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro.

Articolo 3

La Misericordia di Navacchio e’ costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l’art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Articolo 4

Scopo della Confraternita e’ l’esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali. La Confraternita potra’ promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carita’ suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi cosi’ a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignita’ umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della societa’ a misura d’uomo.

Articolo 5

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall’art. 4 la Confraternita potra’ svolgere l’attivita’ di gestione, in proprio o in collaborazione con altre Organizzazioni ed Enti, di strutture di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a carattere sanitario, sociale, socio-sanitario. Nella tradizione del movimento delle Misericordie potra’, inoltre, svolgere servizi di assistenza, cura, riabilitazione a domicilio, nonche’ attivita’ di trasporto sanitario, sociale e onoranze funebri. Per l’espletamento delle attivita’ di cui ai commi precedenti la Confraternita potra’ convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa vigente, nonche’ partecipare a soggetti terzi quali societa’, associazioni o consorzi.

Articolo 6

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con le Autorita’ Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico.

Articolo 7

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed e’ comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. E’ rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l’emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico F ed M di colore giallo (Fraternita Misericordiae) o stemma e l’emblema, a cui si e’ aggiunta la localita’ di Navacchio, non potra’ subire alcuna modifica.

Articolo 8

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonche’ dall’esercizio delle attivita’ di cui all’art. 5.

Articolo 9

Il volontariato e’ la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attivita’. E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto.

Articolo 10

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d’Italia. I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.

[…continua]